UniBo/Triennale/Informatica per il Management/Diritto di Internet Prof Ratti/Il commercio elettronico: differenze tra le versioni
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Dividiamo i contratti online in tre categorie: | Dividiamo i contratti online in tre categorie: | ||
'''Business to Business (B2B)''': è un contratto tra due imprese (Persona Giuridica - Persona Giuridica) disciplinato dal DLGS 70/2003 e dal codice civile.<br> | '''Business to Business (B2B)''': è un contratto tra due imprese (Persona Giuridica - Persona Giuridica) disciplinato dal DLGS 70/2003 e dal codice civile.<br> | ||
''Esempio: L’azienda UniBO compra software dall’azienda Microsoft.'' | ''Esempio: L’azienda UniBO compra software dall’azienda Microsoft.'' | ||
Versione delle 02:57, 11 ott 2025
| Appunti di lezione universitaria |
| Il commercio elettronico |
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Università = UniBo
Livello = Triennale
Laurea = Informatica_per_il_Management
Insegnamento = Diritto di Internet Prof Ratti
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| Ultimo aggiornamento |
| 11/10/2025 02:57 |
| Fonti |
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| Allegati |
| (nessun allegato) |
Il commercio elettronico
Il commercio elettronico viene tutelato principalmente dal DLGS 70/2003, ma anche dal Codice del Consumo (DGLS 206/2005) e dal Codice Civile.
Persona Fisica: è un essere umano, un comune cittadino.
Persona Giuridica: identificata in un’azienda o una società.
Dividiamo i contratti online in tre categorie:
Business to Business (B2B): è un contratto tra due imprese (Persona Giuridica - Persona Giuridica) disciplinato dal DLGS 70/2003 e dal codice civile.
Esempio: L’azienda UniBO compra software dall’azienda Microsoft.
Business to Consumers (B2C): è un contratto tra un’impresa e un consumatore (Persona Giuridica - Persona Fisica) disciplinato dal DLGS 70/2003 e dal codice del consumo.
Esempio: Apple vende uno smartphone a Mario Rossi.
Consumers to Consumers (C2C): è un contratto tra un consumatore e un consumatore (Persona Fisica – Persona Fisica), viene chiamato anche P2P (Peer to Peer).
Esempio: Mario rossi vende su Facebook Marketplace una bici usata a Giorgio Bianchi.
DLGS 70/2003: recepisce una direttiva Europea del 2000 sul commercio elettronico che aveva come obiettivo di accrescere la fiducia nel mezzo elettronico per il commercio sia nel consumatore che per i professionisti, attraverso regole chiare, trasparenti e condivise.
Assenza di autorizzazione preventiva
Articolo 6 - DLGS 70/2003
L'accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.
Riassumendo: il servizio di un service provider non è soggetto ad autorizzazione preventiva (puoi fare quello che ti pare senza bisogno di autorizzazioni), di solito le norme servono per vietare qualcosa, questa invece serve per incentivare e garantire lo sviluppo del commercio elettronico.
Il consumatore generalmente è una figura tutelata nel quadro normativo. Le principali forme di tutela sono:
- Obblighi informativi che gravano sul provider (Art. 7, D.Lgs. 70/2003 e Art 49. Comma 1 del C.d.C., per i soli contratti a distanza);
- Possibilità di recesso del consumatore (L’Art. 52, Comma 1, C.d.C.);
- Protezione dalle clausole vessatorie (Art. 33 e seguenti, C.d.C.);
- Scelta del foro competente prevista per legge. Al consumatore si devono applicare regole particolari per determinare quale sia la legge applicabile al contratto, ovvero la scelta del foro competente per dirimere eventuali controversie è prevista per legge.
Informazioni generali obbligatorie
Articolo 7 - DLGS 70/2003
Indica che il prestatore del servizio deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio ed alle autorità competenti, mantenendole sempre aggiornate , alcune informazioni sul suo sito web, tra cui:
- il nome, la denominazione , o la ragione sociale;
- il domicilio o la sede legale;
- gli estremi, compreso l'indirizzo di posta elettronica , che permettano di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso;
- gli elementi di individuazione della competente autorità di vigilanza nel caso l'attività sia soggetta a concessioni, licenza o autorizzazioni , e se il prestatore rientra in un ordine professionale regolamentato deve inoltre fornire sia l' ordine presso cui è iscritto, con il relativo numero d'iscrizione, il titolo professionale, con indicato lo Stato membro in cui è stato rilasciato, e il riferimento alle norme professionali e ad eventuali codici di condotta;
- se il prestatore esercita un'attività soggetta a d imposta, il numero di partita IVA o un altro numero di identificazione considerato equivalente;
- l'identificazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte , i costi di consegna o altri elementi aggiuntivi che andranno in ogni caso specificati;
- l'indicazione delle attività consentite al consumatore (e al destinatario del servizio) se è un’attività è soggetta ad autorizzazione o se si tratta di un contratto di licenza d'uso.
Questa norma tutela le due parti, creando un rapporto di fiducia grazie alle informazioni rese pubbliche, obbligo trasversale. Nel caso dei B2C, il consumatore è più tutelato (perché è un utente debole) e quindi l’impresa ha più obblighi da rispettare, dunque favorendo il commercio elettronico, perché se il venditore è rintracciabile, le persone si sentono più sicure ad acquistare online.
Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale
Articolo 8 - DLGS 70/2003
Definisce tutte le regole per una società che intende far pubblicità tramite comunicazioni commerciali con finalità di Marketing anche via SMS o e-mail.
Tali comunicazioni sono ben diverse dalle finalità puramente informative: pertanto devono evidenziare in modo chiaro ed inequivocabile:
- Che si tratta di comunicazione commerciale;
- Il nominativo della persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale;
- Che si tratta di un' offerta promozionale , con sconti, premi o omaggi e le relative condizioni di accesso;
- Che si tratta di concorsi o giochi promozionali , se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.
Comunicazione commerciale non sollecitata
Articolo 9 comma 2 - DLGS 70/2003
Specifica che la prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali è onere del prestatore, ovvero quando la comunicazione non è richiesta, a maggior ragione bisogna renderla identificabile: una volta in giudizio sarà il prestatore a dover dimostrare che l’utente aveva autorizzato l’invio di comunicazioni commerciali.
Ancora una norma, come quella dell’ Art. 8 , tesa a diminuire e limitare l’effetto invasivo e l’impatto dell’intento commerciale dell’impresa sul cliente.
Informazioni Dirette alla conclusione del contratto
Articolo 12 comma 3 - DLGS 70/2003
Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.
L’obiettivo, la ratio alla base di questa norma è di fornire alle parti delle prove in previsione di un’eventuale contenzioso, in una fase patologica successiva.
Codice del Consumo (DLGS 206/2005): è un codice, ovvero una raccolta delle disposizioni su una determinata materia, in questo caso sulla tutela del consumatore. È stato introdotto con D.Lgs. n.206/2005 e successivamente integrato/modificato dal D.Lgs. n. 21/2014.
L’obiettivo del Codice del Consumo è quello di tutelare in maniera adeguata il consumatore, ma anche di portare vantaggi per le imprese, sviluppando la concorrenza, la trasparenza e l’informazione al fine di favorire una migliore qualità dei prodotti e dei servizi.
Il Codice del Consumo vale per:
- Contratti conclusi con il consumatore, solo di tipo B2C
- Consumatori residenti in Europa , in quanto deriva da un regolamento Europeo
Informazioni obbligatorie in caso di contratti conclusi distanza
Articolo 49 del Codice del Consumo
Elenca molte informazioni, tra cui principalmente:
- le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata;
- identità del professionista (come per il D.Lgs. 70/2003) e i suoi recapiti;
- se il prezzo è comprensivo di imposte;
- se è previsto o meno il diritto di recesso, le sue condizioni, termine e procedure (eventuale costo per la spedizione di reso);
- la durata (se applicabile) del contratto.
Diritto di Recesso: Recesso, chiamato anche facoltà di pentimento, quando si conclude un contratto, si è vincolati a norma di Legge. Tuttavia, in alcuni casi, come in quello del contratto a distanza (a parte particolari eccezioni) è possibile per il consumatore recedere da es so, quindi sciogliere il contratto, anche se è stato già effettuato l’adempimento (ovvero il pagamento).
Diritto di recesso
Articolo 52 del Codice del Consumo
Il consumatore ha sempre diritto, salvo alcune eccezioni, al Diritto di Recesso, senza dover sostenere costi aggiuntivi (tranne esclusivamente per le spese di reso se precedentemente specificato nel contratto), senza l’obbligo di fornire motivazioni e stabilendo il periodo di tutela minimo in 14 giorni.
Il diritto di recesso è teso a ristabilire la situazione precedente al contratto, ciò significa che è facoltà del consumatore decidere se accettare un buono (forma più utilizzata dai prestatori) o richiedere il rimborso in denaro (ripristinare la situazione precedente al contratto: il consumatore restituisce il bene e il prestatore restituisce ciò che il consumatore ha dedotto in controprestazione).
Il diritto di recesso per i contratti a distanza è imprescindibile , anche se lo stesso consumatore volesse rinunciarvi, perché si presuppone che a distanza non si ha la possibilità di osservare, toccare con mano e valutare il prodotto.
Tra le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore bisogna indicar e se le spese di spedizione di reso in caso di recesso devono essere imputate al consumatore: se non è presente la specifica indicazione, non possono essere richieste.
La normativa indica il periodo minimo, è facoltà del prestatore, a suo giudizio, aumentare eventualmente questo periodo (per esempio per strategie di marketing e fidelizzazione del cliente).
Non sono necessarie giustificazioni a fondamento del recesso, sono facoltative, anche se spesso il professionista ha interesse di conoscere le motivazioni di recesso per motivi commerciali.
Il prestatore, per suo esclusivo interesse, potrebbe indicare nelle condizioni generali di contratto a distanza che non è consentito il diritto di recesso o che la restituzione del denaro può avvenire esclusivamente tramite un buono d’acquisto, ma sono clausole illegittime e quindi non valide, anche se spesso il consumatore, credendole legittime, si attiene a queste condizioni.
Prestazione -> consegnare il bene/servizio Controprestazione -> pagare un corrispettivo
Il bene restituito dovrà continuare ad essere idoneo all’uso per cui è stato concepito. Ad esempio la l’etichetta di vendita può essere tolta, perché la sua mancanza non modifica la capacità del bene di essere utilizzato.
Il diritto di recesso è unilaterale: solo il consumatore può esercitarlo.
Vale solo nei contratti B2C a distanza!
Eccezioni al diritto di recesso
Articolo 59 del Codice del Consumo
Contiene l’elenco delle eccezioni al Diritto di Recesso nei contratti a distanza, tra cui troviamo:
- la fornitura di beni su misura o confezionati;
- beni deteriorabili o alimentari soggetti a breve scadenza;
- beni sigillati per motivi di salute (medicinali) che sono stati aperti;
- i prodotti finanziari soggetti alle variazioni di mercato nel breve periodo;
- software su supporti fisici la cui confezione è stata aperta o contenuti digitali già scaricati;
- Aste pubbliche;
Una regola generale che si evince dalle norme è che il bene può essere restituito solo se può essere provato senza alterarne le caratteristiche essenziali.
Legge applicabile: Come faccio a capire quale legge si applica ad un contatto se acquisto un bene proveniente da un altro paese?
Su Internet non è immediato identificare la legge di competenza: la difficoltà è capire in quale materia rientra la questione da trattare, perché a seconda dell’ambito di competenza varia la legge applicabile.
Al contratto a distanza applico la legge del luogo di residenza del consumatore a prescindere da chi sia e dove risieda il prestatore, e comunque, anche qualora fosse indicata nel contratto una legge diversa, il consumatore non può essere privato dei privilegi, benefici e delle tutele minime che gli sono garantite dalla Legge del proprio Stato di residenza.
Per il prestatore si apre uno spazio di autonomia, posso applicare regole e disposizioni diverse da quelle presenti nella norma vigente presso il Paese di residenza del consumatore, ma si rimane comunque vincolati alle tutele minime previste da quella norma.
Carattere imperativo
Articolo 66 ter del Codice del Consumo
Questo livello minimo di tutela appartiene al consumatore residente in Italia per natura, non gli può essere sottratta ed è inoltre imprescindibile (ovvero è una tutela a cui non si può rinunciare).
Qualora sia prevista nel contratto una clausola per lui peggiorativa, quella clausola non si applicherà.
Se ne deduce che il consumatore italiano che sta concludendo su Internet un contratto, non dovrebbe preoccuparsi di quale sia il diritto applicabile definito dal contratto, infatti in quanto cittadino residente in Italia, riceverà automaticamente tutte le tutele previste dal Codice Italiano.
Se invece la clausola migliorativa è nel regolamento di un altro paese, si applica quella, il consumatore è sempre tutelato.
Esempio: Se compro un libro su un sito spagnolo dall’Italia e lo voglio restituire il quindicesimo giorno, dato che la legge italiana non me lo garantisce, posso vedere se quella spagnola mi dà la possibilità. Se in Spagna, hanno il diritto di recesso garantito per 20 giorni posso restituire il prodotto che ho comprato sul sito.
Foro competente
Articolo 66 bis del Codice del Consumo
Nei processi, prima di andare a parlare del merito (ovvero di ciò che è successo), l’avvocato deve verificare se il Giudice (foro competente) è quello giusto e quale sia la legge applicabile.
Con Foro di competenza si intende il Giudice di competenza (territoriale) incaricato di decidere della controversia.
Se nel contratto (solo se “a distanza”) è presente una clausola che indica un foro diverso da quello del consumatore, anche se viene dimostrata una trattativa a riguardo, in base a questa norma è sempre da considerarsi nulla.
Nel Diritto Internazionale la legge applicabile (quindi il foro competente e la relativa lingua, e le normative di riferimento) è fondamentale per poter prevedere l’esito probabile di una causa.
È un grande vantaggio avere come foro di competenza il tribunale di residenza, sia per comodità pratica ed economica che per strategia processuale.
In parole povere: la legge applicabile e il foro di competenza (giudice) devono essere del paese di provenienza del consumatore, in modo tale che esso sia maggiormente tutelato. Il processo sarà più rapido, le spese saranno minori, e anche il fattore linguistico svolge un ruolo notevole.
Giurisdizione = Foro di competenza = Giudice competente: potere locale (conosciuta anche come Foro o Giudice competete): Autorità o potere locale, o anche l'ambito territoriale in cui si esercita
Adempimento dell’informazione: Quando manca un’informazione rilevante nel l’acquisto di un prodotto online. Chi paga i costi di spedizione? Dipende. Il costo della spedizione lo può pagare il consumatore solo se ciò è dichiarato nel contratto. Se non lo si dice, la spedizione è sempre a carico dell’impresa. Tutto questo lo si dice prima del pagamento, nel contratto. Il contratto lo si trova nella sezione “Condizioni Generali di Uso e Vendita”.
Nel B2B Nei contratti B2B, l’imprenditore decide e predispone quale foro di competenza usare. Nel caso in cui ciò non venga stabilito, si applica la legge del luogo dove ha sede l’impresa che deve “consumare”
Arbitrato: Un giudice privato, che viene scelto. Deve essere composto da 1 o da un numero dispari di arbitri, in modo che non ci siano pareggi di indecisioni. Il venditore di solito sceglie un arbitro, il compratore ne sceglie un altro e i due arbitri ne sceglieranno un terzo. Uno degli strumenti più utilizzati dai giudici per identificare se un con tratto è B2C o B2B (e quindi quale normativa applicare) è la richiesta di una fattura come ricevuta di pagamento.
Ricapitolando: Predisposizioni che si applicano nel B2B:
- Gli obblighi informativi sono previsti dal decreto legislativo 70/2003
- Recessi – Deve essere scritto nel contratto se c’è la possibilità tra imprenditori
- Legge applicabile (Legge scelta) – La legge può essere scelta dalle parti
- Giurisdizione
- Clausole Vessatorie
Predisposizioni che si applicano nel B2C:
- Informazione ( Codice del Consumo + decreto legislativo 702003)
- Recesso – Facoltà riconosciuta al consumatore che lo può consumare al minimo 14 giorni
- Legge applicabile – Quali leggere applicare, di quale paese
- Foro competente – Giudice competente
- Clausole Vessatorie
