Le clausole vessatorie

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Appunti di lezione universitaria
Le clausole vessatorie
Università = UniBo
Livello = Triennale
Ultimo aggiornamento
12/10/2025 18:07
Fonti
  • slide del docente
  • appunti presi in classe
Allegati
(nessun allegato)



Clausole Vessatorie

Clausole vessatorie: Disposizioni contrattuali che causano uno squilibrio tra le parti del contratto, a favore dell’imprenditore e a svantaggio e danno del consumatore. Le clausole vessatorie sono trattate nel codice civile(B2B o C2C) e nel Codice del Consumo(nel caso di B2C).

Vessare = Infierire  

A volte le grandi aziende possono inserire volutamente clausole che sappiamo essere nulle.
Spesso c'è una scelta precisa di non scrivere contratti del tutto conformi alla Legge: per esempio le aziende sono consapevoli che la clausola che indica un foro di competenza diverso da quello di residenza del consumatore è comunque nulla, ma viene inserita in ogni caso perché c’è la consapevolezza dell’effetto psicologico deterrente verso il consumatore, il quale sentendosi svantaggiato(non sapendo che comunque potrebbe usufruire del processo nel suo foro di residenza), è dissuaso dall'agire in giudizio.
Allo stesso modo, è dissuaso dall’esercitare il diritto di recesso se leggesse sul contratto che esso non è previsto.
Di fatto si cerca di sfruttare “l'ignoranza" del consumatore.

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

Articolo 33 del Codice del Consumo

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Per aumentare la tutela nei confronti del consumatore e facilitare il lavoro di valutazione del giudice, il legislatore ha previsto le clausole da considerarsi presumibilmente vessatorie (fino a prova contraria) nel comma 2, tra le quali :

  1. Escludere o limitare la responsabilità in caso di morte o danno del consumatore (per colpa imputabile al professionista);
  2. Escludere o limitare le possibilità d’azione (ovvero effettuare una richiesta in sede di giudizio) e i diritti del consumatore nei confronti del professionista;
  3. Escludere la possibilità di stabilire la sede del foro competente sulle controversie in una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

Queste norme presuppongono una valutazione: la clausola va interpretata dal giudice che stabilisce se è da considerarsi effettivamente vessatoria.

Accertamento della vessatorietà delle clausole

Articolo 34, comma 4 del Codice del Consumo

Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausole che siano stati oggetti di trattativa individuale.
In questo comma si esplicita il (fino a prova contraria) dell’articolo precedente. L’imprenditore deve dimostrare che ci sia stata una trattativa specifica.

Esempio: Vendita che ha per oggetto un vecchio utensile medioevale.
Dico al cliente che si tratta di un oggetto d’esposizione, e che non va utilizzato, ma viene venduto solo per fine espositivo. Questo accordo è negoziato, tramite mail o con una trattativa comunque documentabile, limitando la mia responsabilità per morte o danno in caso di utilizzo diverso dall’esposizione.
Il consumatore non si limita ad esporlo, ma lo utilizza e arreca danno. In prima analisi, ai sensi dell’Art. 33, comma 2, la clausola è da annullare in quanto vessatoria.
L’ imprenditore però asserisce di aver ben specificato di non usarlo, ma solo di esporlo, posso quindi far valere e non annullare la clausola di esclusione di responsabilità.
Ma ciò non basta, serve una trattativa dimostrabile, una prova in cui il venditore e il consumatore acconsentivano a quella clausola, in una specifica discussione di cui esiste traccia, da portare come prova in giudizio.

Forma ed interpretazione e la nullità di protezione

Articolo 35 e 36 del Codice del Consumo

Le clausole vessatorie devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile.
Le clausole considerate vessatorie ai senti degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

Il secondo comma dice che: in caso di comprovata trattativa sono da considerare nulle le clausole che:

  1. Abbiano come effetto limitare la responsabilità dell’impresa in caso di morte;
  2. Anche in mancanza di adempimento da parte dell’impresa (per esempio consegnare il bene) negano al consumatore il potere di agire in giudizio;
  3. Prevedono l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha potuto conoscere (allegare al contratto visibile uno celato).

Questo comma ha come scopo la tutela del consumatore incauto che, nonostante comprovata trattativa, accetta comunque le clausole vessatorie qui elencate, che sono di comprovato squilibrio e quindi in nessun caso valide.
Infine, il terzo comma stabilisce che la nullità di una clausola è un diritto unilaterale che va solo a vantaggio del consumatore.

Riassumendo:

  1. Primo Livello (Art 33, comma 1): Clausole vessatorie quelle in cui il consumatore riesce a dimostrare uno squilibrio ai suoi danni;
  2. Secondo Livello (Art 33, comma 2 e Art 34, comma 4): Esiste una lista di clausole che si presumono pericolose a priori, per le quali però l’imprenditore può liberarsi dalla presunzione dimostrando che le ha specificatamente trattate con il consumatore;
  3. Terzo Livello (Art 36, comma 2): lista di clausole che nonostante la trattativa dimostrata, vanno sempre considerate vessatorie .


Clausole vessatorie nei contratti B2B (Codice Civile)

Articolo 1341 del Codice Civile

Le condizioni generali di contratto predisposte da un o dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Esempio: Se un contratto ha una clausola vessatoria, avremo due click: uno per concludere il contratto e un'altra per accettare le clausole vessatorie.

CONTRATTI B2B a distanza

Fonti:

  • Codice Civile (essendo del 1942, si parla di contratti in generale, non nello specifico verso i consumatori o le aziende)
  • Trattati e Convenzioni internazionali
  • Decreto legislativo 70/2003 (Obblighi informativi)

Diritto di recesso nei contratti a distanza B2B:
Non si applicano le norme sul recesso tipiche dei contratti B2C (de finiti nel codice del consumo), ma si può negoziare liberamente senza limiti, imposizioni o restrizioni, sia nella durata che nelle modalità. Il recesso negoziato può essere reciproco o unilaterale.
Può avere qualsiasi durata, di 1 giorno come di 100. Se non lo si negozia, non sarà possibile recedere dal contratto.
Il recesso si distingue dalla risoluzione, che invece avviene a seguito di un inadempimento da parte di una delle due parti, quindi se accade la parte che non lo ha compiuto, può risolvere il contratto, sciogliendo quindi il vincolo contrattuale.
Secondo la 1341, comma 2 c.c. se una clausola crea squilibrio può essere considerata nulla, se non la si è fatta firmare specificatamente.
La vessatorietà si decide caso per caso, in relazione alla situazione concreta.

Legge applicabile:
Regolamento Roma4 (Regolamento (CE) 593/2008): quando le parti sono in situazione di parità contrattuale (B2B) la legge applicabile è la legge scelta dalle parti. Se non indicata il regolamento prevede che sia applicata la legge del Paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto. Per esempio nel caso di una fornitura di computer, la prestazione caratteristica è la produzione del bene, quindi si applicherà la legge del paese del produttore. Quando ci sono più di due soggetti in un contratto e nasce una controversia, verrà valutata a seconda dei due soggetti in lite qual'è la prestazione caratteristica.

Foro di competenza: Il discorso è molto complesso, nel nostro caso possiamo semplificare considerando che nei contratti B2B può essere scelto dalle parti (con doppia sottoscrizione per sicurezza) o generalmente risulta essere il foro della parte che NON inizia il giudizio (il convenuto).

[Per esame: Contratti B2C: definizione di contratto, conclusione contratto, difficoltà dei contratti a distanza. Norme, tutele, diritto informativo, recesso, norme vessatorie e norme su foro competente]